Il decreto legge 81/2008 ha incrementato le normative presenti nella legge 626/1994 per offrire un grado di tutela superiore per i lavoratori interessati alle attività nel settore delle costruzioni, civile e edile. Il legislatore ha elaborato un corpus di misure volte a tutelare esplicitamente gli stati di salute e di sicurezza che devono essere garantiti e riscontrati nei cantieri mobili e in quelli temporanei in caso di ispezione.
In seno alle nuove normative e all’integrazione delle precedenti vengono definite figure di coordinamento che richiedono una preparazione accademica nel settore, competenza sviluppata in un anni di lavoro in edilizia in ruoli congrui e l’attestazione di frequenza per corsi specifici di formazione.
Cantiere mobile o temporaneo
Come specificato nel sito dell’Inail, con la notazione di cantiere mobile o temporaneo, un luogo o un ambiente dove sono in atto campagne di lavori edili o di competenza del settore dell’ingegneria civile, nelle branche di costruzione, riparazione, manutenzione, conservazione e demolizione di immobili e manufatti.
Inoltre sono incluse nella categoria la ristrutturazione, il risanamento, l’architettura sostenibile, il rinnovamento delle opere e la trasformazione di strutture in muratura, in metallo, in legno, in cemento, laterizio e altri materiali che di volta in volta possono essere designati dai responsabili, nel caso di introduzione di tecnologie differenti.
In questo ambito vengono anche compresi interventi a carico di strutture come le linee elettriche e le opere idrauliche, la raccorderia e i sistemi per il gas e le powerline in generale, ma front end e non per le infrastrutture di pubblico accesso, che sono normate sotto altre denominazioni.
Dalla definizione di cantiere temporaneo o mobile, però sono esplicitamente esclusi tutti i settori che competono all’ambito minerario, come cave, pozzi, miniere e altri assimilabili, l’estrazione di idrocarburi e il loro deposito o conservazione, le procedure per lo scavo del carbone e altri combustibili fossili differenti.
Sono poi da considerare escluse e attività in mare e il settore di teatro, cinema e televisione, nel caso in cui non richiedano esplicitamente l’installazione di un cantiere, con le relative regolamentazioni.
I ruoli nei cantieri temporanei e mobili
Nel testo unico vengono introdotte anche altre novità, in particolare per quanto riguarda i soggetti che rientrano attualmente nel campo applicativo del decreto e per i quali si richiede espressamente una formazione specifica per poter ricoprire determinati ruoli.
A differenza di quanto accadeva in passato, il Responsabile dei Lavori attualmente può coincidere con il Direttore dei Lavori, oppure essere lo stesso progettista. Viene poi normalizzata la figura del Coordinatore di Esecuzione dei lavori, una figura che già in passato era per legge distinta dalla persona del Datore di Lavoro nel caso di imprese esecutrici.
Con le vigenti normative attuali non può ricoprire ruoli in azienda come dipendente oppure quello del Responsabile Incaricato di gestire il servizio di protezione e prevenzione, come chiarito anche nei corsi specifici di Tecno Living dedicati alla creazione di figure professionali per questi ruoli cardine.
Viene poi aggiunto il riferimento alla concetto di Impresa Affidataria e a quello di Committente come entità esplicite. La prima viene definita in maniera incontrovertibile come impresa titolare del contratto in appalto nei confronti del Committente. Può avvalersi dell’impiego di aziende subappaltatrici nel corso di esecuzione di un’opera per la quale possiede un appalto, inoltre può accedere all’intervento di lavoratori autonomi per completare l’organico.
Il Committente invece rappresenta il soggetto che richiede la realizzazione e la messa in atto del lavoro ed eroga in seguito i pagamenti in contropartita. Ambedue le figure hanno obblighi a cui sono tenute a ottemperare.
Quali sono gli obblighi in cantiere
Tra gli obblighi attivi c’è il rispetto delle misure redatte durante le fasi di progettazione del cantiere e dell’opera e dei principi correlati. Questo è necessario per permettere una pianificazione delle operazioni che possa adattare le indicazioni derivanti dalle normative generali alle fattualità tecniche e agli spazi presenti in cantiere.
Inoltre deve permettere di implementare le soluzioni per salvaguardare la salute generale dei lavoratori che in seguito si troveranno a operare nello spazio cantieristico. La redazione delle normative, inoltre, è vincolata alla singola istanza del cantiere e deve essere effettuata ex novo, oppure adeguata, nel caso di modifiche e spostamenti.
Deve anche essere nominato il CSP, cioè il Coordinatore per la Sicurezza di Progettazione, nel caso in cui ci sia all’interno del cantiere un intervento da parte di differenti aziende e imprese. È obbligatoria la verifica e la constatazione diretta per tutti i lavoratori che vengono forniti dalle singole aziende interessate al cantiere della loro idoneità tecnica e professionale.
Stessa cosa vale per l’impresa in toto, che deve risultare compatibile con i compiti da svolgere sia per quanto riguarda la dotazione tecnica e strumentale che di personale interno e dei suoi collaboratori saltuari ed esterni.
Bisogna poi, per legge, effettuare una comunicazione che deve giungere al comune di appartenenza, contestualmente alla DIA, la denuncia di inizio attività, con la lista dei nominativi delle imprese impegnate nel cantiere.
Come spiegato da Ediltecnico vige sempre l’obbligo di nominare il CSE, Coordinatore Sicurezza Esecutivo, prima che comincino i lavori, nel caso in cui sia già nota la necessità di più imprese sul campo.
Per Committenti e Responsabili dei Lavori, inoltre, c’è un ulteriore obbligo imprescindibile, che è la comunicazione della notifica alle ASL e alle Direzioni Provinciali del Lavoro, che deve avvenire precedentemente all’avvio dei lavori.